Polizia Mortuaria

La polizia mortuaria è una disciplina del settore funerario, le sue procedure interessano qualche ufficio comunale e gli operatori del settore funebre, competenze tra enti diversi (comuni, aziende sanitarie, regioni, autorità giudiziaria), l’intreccio con le funzioni di stato civile, l’impatto che le nuove procedure di semplificazione dell’attività amministrativa hanno avuto sulla materia, i continui rinvii sulle modifiche del regolamento nazionale del 1990 che disciplina la polizia mortuaria, testimoniano l’esigenza di una maggior attenzione su questa materia.

Definizione di “polizia mortuaria”

La polizia mortuaria riguarda tutte quelle attività connesse alla morte di una persona. Si tratta, cioè, di un insieme di norme di diverso livello gerarchico che disciplinano le pratiche funerarie successive all’evento morte, le regole per il trasporto funebre e l’accoglimento nei cimiteri. Questo insieme di norme unisce profili strettamente amministrativi con profili di carattere igienico-sanitario. I principali enti attori delle procedure di polizia mortuaria sono infatti i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. Ecco dunque che il termine “polizia” va inteso in senso amministrativo, ovvero come un’insieme di funzioni di controllo e vigilanza esercitate da pubbliche autorità, e non, come nel linguaggio comune, quale attività di pubblica sicurezza.

Fonti normative

Le fonti che disciplinano la materia mortuaria sono diverse e di differente livello gerarchico.

Il rispetto della gerarchia delle fonti impone di iniziare la breve elencazione dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34). Tale atto, che ha forza di legge, si occupa della denuncia della causa di morte (art. 103), degli obblighi di denuncia in materia di malattie infettive – diffusive (art. 254) e dei progetti di costruzione dei cimiteri (art. 228). Vi è poi l’intero Titolo VI dedicato alla polizia mortuaria. In tale titolo vi sono norme sull’obbligo dei comuni di avere un cimitero a sistema di inumazione, norme sulla localizzazione dei cimiteri a distanza dai centri abitati, l’assoggettamento dei trasporti funebri ad autorizzazione amministrativa, il divieto di seppellire cadaveri all’infuori dei cimiteri, norme sui crematori e sul collocamento delle urne cinerarie ed il rinvio ad apposito decreto reale per la determinazione di norme generali per l’applicazione dello stesso testo unico. L’art. 344 demanda poi ai regolamenti locali di igiene e sanità di disporre in materia, fra le altre, di polizia mortuaria. Tali regolamenti, ai sensi dell’art. 345, sono approvati dal Consiglio Comunale e inviati per parere al Ministero della Sanità.

Testo base a livello nazionale è però il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990. Si tratta di un regolamento del Ministero della Sanità che trova la sua legittimazione nel citato Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

 Scritto da:  Agenzia Funebre Trinca Nunzio Palermo.